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Art. 175 Codice penale

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. (100) (108)

La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

((La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.))

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.

COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19.

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte che esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio.

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AGGIORNAMENTO (100)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 13/06/1984, n. 162) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio.

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AGGIORNAMENTO (108)

La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1988, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen..

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.