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Art. 126 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Condanna annullata: l’improcedibilità per mancanza di querela
Un uomo viene condannato per violazione di domicilio aggravata, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese prima del processo dalla vittima, poi deceduta. La Corte di Cassazione, pur ritenendo legittimo l'uso di tali prove, annulla la condanna. Una nuova legge, entrata in vigore durante il processo, ha reso quel reato perseguibile solo su querela della vittima. Poiché la persona offesa non aveva mai sporto querela ed era poi deceduta, il reato è diventato non più perseguibile. La sentenza di condanna è stata quindi cancellata per l'intervenuta improcedibilità per mancanza di querela, chiudendo il caso a favore dell'imputato.
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