Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo TREDICESIMO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO » Capo II Dei delitti contro il patrimonio mediante frode » Art. 643
Circonvenzione di persone incapaci
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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