Un cittadino condannato per il reato di circonvenzione di incapace con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ha presentato ricorso per ottenere lo sconto di pena previsto per il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno rilevato due gravi criticità. In primo luogo, le contestazioni difensive erano del tutto generiche e prive dei requisiti minimi di specificità stabiliti dal codice di procedura penale. In secondo luogo, il risarcimento del danno è stato effettuato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione precedente e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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