Una persona condannata a due anni e sei mesi di reclusione per circonvenzione di incapace ha richiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza per via della mancata riparazione economica verso la vittima e per la pervicace professione di innocenza, sintomo dell'assenza di un percorso di ravvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, sebbene il risarcimento del danno non costituisca un obbligo di legge inderogabile per accedere alla misura, il totale disinteresse verso la persona offesa e la mancanza di autocritica impediscono una prognosi favorevole sul recupero del condannato e sulla prevenzione di nuovi reati.
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