Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo TREDICESIMO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO » Capo II Dei delitti contro il patrimonio mediante frode » Art. 644-ter
Prescrizione del reato di usura
((La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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