L'Imputata, accusata di associazione a delinquere finalizzata alla circonvenzione di incapaci, ricettazione ed estorsione, impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del Riesame in sede di rinvio. La difesa contestava l'omessa valutazione sulle modalità di accertamento dell'incapacità delle vittime. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la sopravvenuta sentenza di condanna in primo grado, anche se non definitiva, assorbe la verifica dei gravi indizi di colpevolezza e fa venir meno l'interesse dell'indagato a contestare la misura cautelare in sede di riesame. La decisione cautelare non può infatti porsi in contrasto con l'accertamento di merito già compiuto dal giudice di primo grado.
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