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Art. 643 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 643 Codice Penale

Sospensione condizionale della pena negata a chi truffa i deboli
Un amministratore di sostegno è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di circa trentamila euro appartenenti ai suoi assistiti vulnerabili. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la severità della pena e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della concessione di un secondo beneficio di sospensione condizionale della pena, il precedente patteggiamento a pena detentiva rileva comunque, anche se il reato è stato successivamente dichiarato estinto. La Cassazione ha quindi confermato la condanna a due anni di reclusione e il pagamento delle spese processuali.
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Concorso tra reati: maltrattamenti e sequestro
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di due parenti condannati per maltrattamenti, sequestro e peculato ai danni del nipote disabile. Si conferma il concorso tra reati quando la privazione della libertà è un atto esorbitante rispetto alle vessazioni abituali.
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