Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo DODICESIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA » Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale » Art. 589-ter
Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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