Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo TERZO DEL REATO » Capo I Del reato consumato e tentato » Art. 40
Rapporto di causalita'
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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