La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a seguito della rinuncia formale presentata dall'appellante. La decisione si basa sull'applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen. A causa della declaratoria di inammissibilità, e in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, specificando che tale condanna consegue a ogni tipo di inammissibilità, inclusa la rinuncia al ricorso.
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