Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo SECONDO DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE » Capo II Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione » Art. 356
Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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