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Art. 356 Codice Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 356 Codice Penale

Disastro innominato: colpa o crisi? La Cassazione
Alcuni Comuni calabresi hanno citato in giudizio i gestori di impianti di depurazione per il continuo sversamento di reflui fognari non trattati in mare. I giudici di merito hanno assolto gli imputati, attribuendo i disservizi a difficoltà economiche e impianti obsoleti, escludendo il dolo e la configurabilità del reato. Le amministrazioni comunali, costituite come parti civili, hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la carenza di motivazione e la mancata considerazione dell'impatto ambientale. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi delle parti civili, chiarendo la nozione di disastro innominato: esso comprende anche fenomeni di inquinamento progressivo e prolungato che minacciano la salute pubblica. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata ai soli effetti civili, rinviando la causa al giudice civile d'appello per un nuovo esame delle richieste risarcitorie.
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Frode nelle pubbliche forniture: no al ricorso dell’imprenditore
La vicenda nasce dalle indagini su presunti patti corruttivi e irregolarità nell'ammodernamento di un importante tratto autostradale. L'Imprenditore, privo dei requisiti per partecipare a gare pubbliche, gestiva società fornitrici di bitume e calcestruzzo. Secondo l'accusa, il Direttore dei Lavori ometteva i controlli di qualità e favoriva subappalti non autorizzati, ricevendo denaro e veicoli. A fronte delle imputazioni per corruzione e frode nelle pubbliche forniture, il Tribunale applicava all'imprenditore il divieto temporaneo di esercitare attività di impresa. L'indagato contestava la validità delle perizie dell'accusa e l'interpretazione delle relazioni tecniche difensive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imprenditore. I giudici hanno confermato la misura interdittiva, rilevando la solidità del quadro indiziario complessivo.
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Associazione di tipo mafioso: la parentela non prova l’affiliazione
Il Tribunale del Riesame confermava la custodia in carcere per il titolare di un'impresa edile, accusato di frode in pubbliche forniture e partecipazione a un'associazione di tipo mafioso. Secondo l'accusa, l'indagato gestiva subappalti pubblici sotto la direzione del padre, esponente di spicco di un clan. La difesa contestava la mancanza di prove sulla reale partecipazione al sodalizio criminale e sul dolo della frode. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sulla frode, ritenendo provata la malafede nell'uso di tubature difettose. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul reato associativo: il semplice rapporto di parentela e l'esecuzione di soli due subappalti non bastano a dimostrare l'inserimento stabile nella cosca. L'ordinanza è stata annullata con rinvio su questo specifico punto.
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Frode nelle pubbliche forniture: asfalto d’oro ma scadente.
Un funzionario pubblico dell'ente stradale e un imprenditore privato sono stati accusati di corruzione, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture per l'utilizzo di materiali scadenti nei lavori autostradali. Dopo un annullamento con rinvio, il Tribunale ha confermato i gravi indizi di colpevolezza pur revocando le misure cautelari. Il funzionario ha proposto ricorso in Cassazione contestando la competenza dei consulenti tecnici dell'accusa e sostenendo l'assorbimento della truffa nella frode. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che i reati di truffa e frode nelle pubbliche forniture possono concorrere tra loro e che le irregolarità sulla nomina dei consulenti non comportano nullità se non eccepite tempestivamente. Il ricorrente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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Associazione di stampo mafioso: dai lavori pubblici al carcere
La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un imprenditore accusato di associazione di stampo mafioso e frode in pubbliche forniture. L'indagato, ritenuto organizzatore di una cosca locale, gestiva imprese edili per acquisire appalti pubblici e finanziare il clan. Tra le accuse spicca l'uso di tubature difettose in un appalto stradale. La difesa sosteneva la mancanza di prove recenti sulla sua partecipazione al clan e l'assenza di dolo nella frode. I giudici hanno respinto il ricorso, stabilendo che il ruolo di organizzatore spetta a chi dirige un settore illecito del gruppo con poteri decisionali. Inoltre, l'associazione mafiosa è un reato permanente: senza prove di un effettivo allontanamento volontario, il legame criminale si presume ancora attivo, giustificando la massima misura cautelare.
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