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Art. 356 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Sospetti sul giudice: no al trasferimento del processo penale
Un imputato chiede il trasferimento del processo penale in un'altra città. Il motivo riguarda un'indagine sulla caduta di calcinacci nel tribunale locale. L'imputato sostiene che i giudici non possono essere sereni, dovendo valutare indirettamente l'operato dei dirigenti del proprio ufficio, responsabili della manutenzione. La Corte di Cassazione dichiara la richiesta inammissibile. I giudici chiariscono che il trasferimento del processo penale è un'eccezione assoluta. Serve un pericolo concreto e oggettivo per l'imparzialità, non un semplice sospetto. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende per aver presentato un'istanza infondata.
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