LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 874 Codice civile

Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo' chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purche' lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta'. Per ottenere la comunione deve pagare la meta' del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta' del valore del suolo su cui il muro e' costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.