I Proprietari Confinanti hanno citato in giudizio Il Vicino per ottenere l'arretramento di una tettoia metallica chiusa con vetrate, costruita in appoggio al muro perimetrale della loro abitazione. Il Vicino sosteneva che il muro fosse comune, invocando la presunzione di comproprietà. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno invece accertato la proprietà esclusiva del muro in capo ai Proprietari Confinanti, ordinando l'arretramento della struttura e la rimozione di un'antenna TV. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Vicino. I giudici hanno chiarito che per ottenere la comunione forzosa del muro non basta un semplice appoggio fisico o un innesto, ma è indispensabile un atto scritto a pena di nullità o un acquisto per usucapione. Il Vicino perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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