Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo II DELLA PROPRIETÀ » Capo II Della proprietà fondiaria » Sezione VI Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi » Art. 886
Costruzione del muro di cinta
Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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