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Art. 763 Codice civile

Rescissione per lesione

La divisione puo' essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione e' ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e' inferiore di oltre un quarto all'entita' della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.