Un erede ha impugnato un accordo di divisione ereditaria con i fratelli, chiedendone l'annullamento per errore o la rescissione per lesione. L'accordo prevedeva che un tecnico determinasse i lotti. I giudici di merito hanno rigettato le domande, qualificando l'accordo come contratto definitivo di divisione con oggetto determinato tramite arbitraggio. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, ritenendo infondate le censure dell'erede sull'inidoneità dell'accordo e sull'assenza di vizi di motivazione. Il ricorso per l'annullamento divisione ereditaria è stato integralmente rigettato.
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