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Art. 763 Codice Civile — Anno 2026

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Rescissione della divisione valida anche dopo l’ordinanza
Due comproprietari hanno diviso un terreno comune mediante un accordo recepito da un'ordinanza del giudice. Successivamente, uno dei due ha scoperto che il valore del lotto ricevuto era inferiore di oltre un quarto rispetto alla sua quota di spettanza. Per questo motivo ha proposto l'azione di rescissione della divisione. La Corte d'Appello ha ritenuto la domanda inammissibile, considerando la divisione un atto puramente giudiziale. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale. Quando la divisione giudiziale si conclude con un'ordinanza basata sull'accordo tra le parti, il provvedimento si limita a un controllo di legalita. L'atto conserva la sua natura negoziale e le parti possono contestarlo tramite la rescissione della divisione. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e rinviato la causa per un nuovo esame.
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