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Art. 475 Codice civile

Accettazione espressa

L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.