Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo V DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ » Sezione I Disposizioni generali » Art. 470
Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
L'eredita' puo' essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario puo' farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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