Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo I Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità » Art. 457
Delazione dell'eredita'
L'eredita' si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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