Gli eredi di un socio di una banca rurale defunto citavano in giudizio l'istituto di credito che aveva incorporato la banca originaria per ottenere il riconoscimento del loro status di soci e il controvalore delle azioni. L'istituto di credito eccepiva la prescrizione del diritto. Dopo un lungo iter giudiziario, la Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso degli eredi. La Corte ha chiarito che una precedente sentenza di cassazione per vizi procedurali non costituiva un giudicato implicito sulla questione della prescrizione, la quale poteva essere riesaminata. Inoltre, ha confermato che una lettera con cui gli eredi chiedevano la liquidazione delle quote non era idonea a interrompere la prescrizione del distinto diritto al riconoscimento della qualità di soci.
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