La Corte di Cassazione stabilisce che un figlio agricoltore, escluso dal testamento materno perché già soddisfatto nella sua quota di legittima, può essere considerato "erede" ai fini dell'art. 49 della legge sui contratti agrari. Questa sentenza chiarisce che l'erede legittimario agricoltore ha il diritto di continuare nella conduzione dei fondi familiari, anche se non è stato formalmente istituito erede, per tutelare la continuità dell'impresa agricola.
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