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Art. 457 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 457 Codice Civile

Legittimario pretermesso: finta vendita e tutela
La coniuge superstite ha impugnato due atti di vendita stipulati dal marito poco prima del decesso, sostenendo che si trattasse di finte alienazioni per svuotare il patrimonio ereditario. In seguito alla scoperta di un testamento che istituiva un erede universale diverso, la moglie ha assunto la qualifica di legittimario pretermesso e ha intrapreso l'azione per recuperare la propria quota di riserva. I parenti acquirenti contestavano la validità della richiesta, eccependo la mancanza della preventiva accettazione con beneficio di inventario e l'incompatibilità delle azioni proposte. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli acquirenti: chi viene del tutto escluso dalla successione testamentaria non ha l'onere di accettare con beneficio di inventario per agire in giudizio e può legittimamente contestare la simulazione delle vendite al fine di reintegrare la propria quota legittima.
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Appropriazione indebita: l’assoluzione batte la lite familiare
I parenti di un defunto accusano il coerede del reato di appropriazione indebita per aver trattenuto gioielli e mobili antichi di famiglia, sostenendo che un foglio non firmato non potesse valere come testamento. La Corte d'Appello assolve l'imputato, ritenendo che l'uomo fosse in buona fede, convinto che i beni fossero ormai di sua proprietà. I parenti ricorrono in Cassazione, contestando la validità dei documenti e l'azione di usucapione avviata dall'imputato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: i giudici di merito hanno valutato correttamente le prove, escludendo l'intenzione di commettere il reato. L'imputato viene definitivamente assolto, mentre i ricorrenti sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Accettazione dell’eredità: salve dai debiti le figlie escluse
Il Comune notificava a tre sorelle una cartella di pagamento per debiti ICI non pagati dal defunto padre, ritenendole eredi. Le donne impugnavano l'atto dimostrando di essere state totalmente escluse dal testamento paterno, che devolveva l'intero patrimonio alla convivente del genitore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle contribuenti, stabilendo che per rispondere dei debiti fiscali del defunto non basta la semplice parentela o la chiamata all'eredità. È invece indispensabile l'effettiva accettazione dell'eredità, espressa o tacita. Poiché le figlie erano state escluse dal testamento e non avevano mai accettato l'eredità, esse non possono essere considerate debitrici. La Suprema Corte ha quindi annullato la cartella esattoriale, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese giudiziarie.
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