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Art. 2937 Codice civile

Rinunzia alla prescrizione

Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.

Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.

La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.