Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA » Capo I Della prescrizione » Sezione I Disposizioni generali » Art. 2937
Rinunzia alla prescrizione
Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.
Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.
La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli