Un lavoratore, licenziato per giusta causa, ha chiesto il pagamento della quota di liquidazione (un quinto) precedentemente sottoposta a sequestro conservativo da parte dell'azienda. Il sequestro era stato dichiarato inefficace con una sentenza di primo grado nel 2003. Il lavoratore ha inviato la prima richiesta formale di pagamento solo nel 2008. La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione del TFR inizia a decorrere immediatamente dal deposito della sentenza di primo grado che dichiara inefficace il sequestro, senza dover attendere che questa diventi definitiva (passaggio in giudicato). Di conseguenza, essendo decorso il termine di cinque anni prima della richiesta formale di pagamento, il diritto del lavoratore si è estinto per prescrizione. Il ricorso del lavoratore è stato quindi respinto.
Continua »