Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI » Capo II Dell'esecuzione forzata » Sezione I Dell'espropriazione » Paragrafo 1 Disposizioni generali » Art. 2910
Oggetto dell'espropriazione
Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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