Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo X DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI » Capo II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi » Sezione I Disposizioni generali » Art. 2607
Modificazioni del contratto
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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