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Art. 2234 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2234 Codice Civile

Acconto professionale e recesso: il compenso nel fallimento del cliente
Un professionista legale stipulava un contratto d'opera con un'azienda, prevedendo un acconto e rate mensili. Esercitava il recesso dall'incarico e, dopo il fallimento dell'azienda, chiedeva l'ammissione al passivo per l'acconto non versato e i compensi maturati, chiedendo il privilegio. I giudici di merito ammettevano solo una parte del compenso, qualificando l'acconto come anticipo e non come penale. La Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. Ha confermato che l'acconto era un anticipo sul compenso professionale e recesso non poteva trasformarlo in una penale a carico del receduto. Inoltre, il credito IVA non poteva essere ammesso in privilegio senza l'indicazione di beni specifici su cui esercitarlo.
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Rimborso spese del difensore: valido anche senza reclamo
Un avvocato difendeva una procedura fallimentare in diverse cause civili e anticipava le relative spese vive. Successivamente, il giudice liquidava i compensi professionali ma tralasciava del tutto la decisione sulle spese anticipate. Il professionista presentava quindi una nuova istanza per ottenere il rimborso. Il Tribunale respingeva la richiesta, sostenendo che il legale avesse perso il diritto per non aver impugnato il primo decreto. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che il rimborso spese del difensore costituisce una domanda autonoma rispetto all'onorario. In caso di dimenticanza del giudice, il professionista può riproporre l'istanza senza dover avviare un costoso ricorso formale. I giudici hanno condannato la procedura al pagamento dell'importo dovuto.
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Privilegio crediti professionali: negato per le vecchie cause
Un avvocato chiede l'ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa, pretendendo il privilegio crediti professionali per le prestazioni svolte in primo grado e in appello. Il Tribunale riconosce il privilegio solo per le prestazioni dell'ultimo biennio relative all'appello, escludendo quelle di primo grado ormai concluse da tempo. L'avvocato ricorre in Cassazione sostenendo l'unitarietà del mandato. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che, ai fini del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., l'attività svolta in più gradi di giudizio va suddivisa in singoli incarichi autonomi. Di conseguenza, il privilegio spetta solo ai compensi per le prestazioni concluse nell'ultimo biennio del rapporto professionale complessivo, mentre i crediti per le fasi precedenti perdono la prelazione.
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