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Art. 2234 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Rimborso spese del difensore: valido anche senza reclamo
Un avvocato difendeva una procedura fallimentare in diverse cause civili e anticipava le relative spese vive. Successivamente, il giudice liquidava i compensi professionali ma tralasciava del tutto la decisione sulle spese anticipate. Il professionista presentava quindi una nuova istanza per ottenere il rimborso. Il Tribunale respingeva la richiesta, sostenendo che il legale avesse perso il diritto per non aver impugnato il primo decreto. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che il rimborso spese del difensore costituisce una domanda autonoma rispetto all'onorario. In caso di dimenticanza del giudice, il professionista può riproporre l'istanza senza dover avviare un costoso ricorso formale. I giudici hanno condannato la procedura al pagamento dell'importo dovuto.
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Progetto sospeso? Il compenso per prestazione parziale è dovuto
Un committente si rifiutava di pagare due professionisti per la progettazione di un resort, sostenendo che l'incarico non fosse stato completato. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: in caso di sospensione dell'incarico, il professionista ha sempre diritto al pagamento per il lavoro già svolto. Questo diritto al compenso per prestazione parziale esiste indipendentemente dalla causa che ha interrotto il rapporto. La Corte ha quindi dato ragione ai professionisti, affermando che il pagamento per l'attività eseguita è dovuto, lasciando impregiudicata un'eventuale e separata azione di risarcimento danni.
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