Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo III DEL LAVORO AUTONOMO » Capo I Disposizioni generali » Art. 2227
Recesso unilaterale dal contratto
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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