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Art. 2227 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2227 Codice Civile

Recesso anticipato dal contratto: la clinica perde e risarcisce
Una clinica sanitaria ha interrotto prima del tempo il rapporto di collaborazione quinquennale con un medico specialista. La Corte d'Appello ha ritenuto illegittimo il recesso anticipato dal contratto, qualificando il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa e condannando la clinica a risarcire il mancato guadagno. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la previsione di un termine di durata esclude la facoltà di recesso libero (ad nutum) tipica dei contratti d'opera intellettuale. Inoltre, spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale altro reddito percepito dal professionista (aliunde perceptum) per ridurre il risarcimento. La clinica perde il ricorso e deve pagare le spese di giudizio.
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Proroga contratti collaborazione: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la validità della proroga contratti collaborazione per i consulenti di una struttura tecnica ministeriale, nonostante la scadenza formale dei rapporti coincidesse con il giorno precedente all'entrata in vigore della legge di stabilità. I giudici hanno stabilito che la finalità della norma, volta a garantire la continuità operativa degli uffici, prevale su un'interpretazione puramente letterale. Di conseguenza, il recesso anticipato operato dall'amministrazione è stato dichiarato illegittimo, comportando l'obbligo di risarcire il professionista per il mancato guadagno relativo ai mesi di attività non prestata a causa dell'interruzione ingiustificata.
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