La Corte di Cassazione ha confermato la validità della proroga contratti collaborazione per i consulenti di una struttura tecnica ministeriale, nonostante la scadenza formale dei rapporti coincidesse con il giorno precedente all'entrata in vigore della legge di stabilità. I giudici hanno stabilito che la finalità della norma, volta a garantire la continuità operativa degli uffici, prevale su un'interpretazione puramente letterale. Di conseguenza, il recesso anticipato operato dall'amministrazione è stato dichiarato illegittimo, comportando l'obbligo di risarcire il professionista per il mancato guadagno relativo ai mesi di attività non prestata a causa dell'interruzione ingiustificata.
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