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Art. 2227 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2227 Codice Civile

Contratto d’opera e vizi: no a decadenze se l’opera è incompleta
Il Committente ha affidato all'Impresa la realizzazione dell'impianto elettrico della propria villa. A causa di gravi difetti e dell'interruzione dei lavori, il Committente ha interrotto l'accesso al cantiere. La Corte d'Appello ha ritenuto che tale comportamento costituisse un recesso equivalente alla consegna dell'opera, dichiarando decaduta la richiesta di risarcimento per tardività della denuncia dei vizi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Committente. I giudici hanno stabilito che, in caso di opera non ultimata, non si applica la disciplina speciale sul contratto d'opera e vizi (con i suoi stretti termini di decadenza), bensì le regole ordinarie sulla risoluzione per inadempimento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Recesso ante tempus: tutele nel lavoro autonomo
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al compenso integrale per un collaboratore coordinato e continuativo il cui contratto era stato sospeso unilateralmente dall'ente committente prima della scadenza. Il cuore della vicenda riguarda il recesso ante tempus: la Corte ha stabilito che l'apposizione di un termine in un contratto di collaborazione parasubordinata impedisce il recesso libero (ad nutum). Di conseguenza, lo scioglimento anticipato è legittimo solo in presenza di una giusta causa. In assenza di tale motivazione, la sospensione configura una mora del creditore, obbligando il committente a pagare l'intero compenso residuo senza che il lavoratore debba provare di aver offerto la propria prestazione.
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