Il Committente ha affidato all'Impresa la realizzazione dell'impianto elettrico della propria villa. A causa di gravi difetti e dell'interruzione dei lavori, il Committente ha interrotto l'accesso al cantiere. La Corte d'Appello ha ritenuto che tale comportamento costituisse un recesso equivalente alla consegna dell'opera, dichiarando decaduta la richiesta di risarcimento per tardività della denuncia dei vizi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Committente. I giudici hanno stabilito che, in caso di opera non ultimata, non si applica la disciplina speciale sul contratto d'opera e vizi (con i suoi stretti termini di decadenza), bensì le regole ordinarie sulla risoluzione per inadempimento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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