Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo IV DELLA DIVISIONE » Capo I Disposizioni generali » Art. 718
Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede puo' chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita', salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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