LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 718 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 718 Codice Civile

Fisco vs coeredi: imposta di registro sulla divisione ereditaria
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione applicando l'aliquota proporzionale dell'1% per l'imposta di registro sulla divisione ereditaria di beni immobili, disposta con sentenza del Tribunale. I Contribuenti si sono opposti, sostenendo che l'assegnazione di quote indivise di lotti a gruppi ristretti di coeredi escludesse la qualificazione dell'atto come divisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che, per l'applicazione dell'imposta di registro sulla divisione ereditaria, rileva solo il rapporto tra la quota di diritto e quella di fatto. Se non vi sono eccedenze o conguagli, l'atto mantiene natura dichiarativa (aliquota 1%), anche se i beni non comodamente divisibili sono assegnati in comproprietà a più coeredi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
Continua »
Scioglimento della comunione: no a rimborsi spese tardivi
Il caso riguarda lo scioglimento della comunione di un immobile tra due comproprietari. Il ricorrente ha richiesto il rimborso della metà delle spese di costruzione solo in sede di conclusioni finali, ma i giudici di merito hanno dichiarato la domanda inammissibile perché tardiva. Inoltre, lo stesso comproprietario ha contestato la nomina del geometra come Consulente Tecnico d'Ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la domanda di rimborso tardiva non può bloccare lo scioglimento della comunione e che la scelta del perito spetta al giudice. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali aggiuntive.
Continua »
Comunione ereditaria: guida alla divisione dei beni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso relativo a una complessa divisione di una comunione ereditaria, chiarendo che l'istanza di attribuzione di beni indivisibili non costituisce una domanda autonoma. I ricorrenti lamentavano l'omessa pronuncia su una richiesta di assegnazione di immobili non comodamente divisibili. La Suprema Corte ha stabilito che tale istanza attiene esclusivamente alle modalità esecutive della divisione. Pertanto, il giudice non incorre in vizio di omessa pronuncia se decide di ripartire le quote indivise tra i coeredi seguendo i criteri di proporzionalità qualitativa e quantitativa previsti dal codice civile.
Continua »