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Art. 53 Codice civile

Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.