Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo VII Della rinunzia all'eredità » Art. 521
Retroattivita' della rinunzia
Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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