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Art. 521 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 521 Codice Civile

Recesso per gravi motivi: l’azienda cresce ma perde la causa
Una cooperativa conduttrice di un immobile commerciale esercitava il recesso per gravi motivi, adducendo un incremento di fatturato e personale che rendeva i locali insufficienti. Gli eredi del locatore contestavano la legittimità del recesso, chiedendo il pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto. La Corte d'Appello dichiarava illegittimo il recesso, rilevando che i nuovi uffici della cooperativa erano in realtà più piccoli di quelli precedenti e che l'aumento di personale non rendeva oggettivamente gravosa la locazione. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso della cooperativa. La Corte ha chiarito che il recesso per gravi motivi richiede la prova oggettiva dell'inadeguatezza dell'immobile rispetto alle mutate esigenze aziendali, non bastando una valutazione soggettiva di convenienza dell'imprenditore.
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Accettazione tacita eredità: abita in casa del padre, la rinuncia non vale
La vicenda nasce da una complessa disputa su un immobile. Un padre, comproprietario del bene, lo concede in locazione al figlio. Alla morte del padre, i suoi figli rinunciano formalmente all'eredità ma continuano a vivere nell'immobile. Gli altri coeredi agiscono in giudizio, ottenendo una sentenza che considera i figli eredi a tutti gli effetti. Il motivo è l'accettazione tacita dell'eredità, scattata a causa del possesso continuato del bene ereditario, rendendo inefficace la loro successiva rinuncia. Di conseguenza, vengono condannati a rilasciare l'immobile e a risarcire i danni. La Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, si è limitata a riunire i ricorsi presentati dalle parti, senza ancora decidere nel merito.
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Litisconsorzio necessario: appello inammissibile
La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità di un appello proposto da un istituto di credito per un errore procedurale cruciale. La banca aveva notificato l'atto a persone che avevano rinunciato all'eredità di un promotore finanziario, parte necessaria del giudizio. La sentenza ribadisce i principi del litisconsorzio necessario processuale in caso di obbligazioni solidali e sottolinea che la notifica a un non-erede è giuridicamente nulla, portando all'inammissibilità dell'impugnazione come previsto dall'art. 331 c.p.c.
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