La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in un caso di responsabilità amministratori per operazioni finanziarie infragruppo. Si stabilisce che, trattandosi di obbligazione solidale, il litisconsorzio è facoltativo e non necessario, quindi non è obbligatorio citare in giudizio tutti i responsabili. Inoltre, i motivi di ricorso che contestano la valutazione dei fatti del giudice di merito, come la quantificazione del danno, sono inammissibili se la motivazione della sentenza impugnata non è illogica o inesistente.
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