Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo II DELLE PERSONE GIURIDICHE » Capo III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati » Art. 41
Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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