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Art. 42 Codice civile

Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non e' stata disciplinata al momento della costituzione.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.