Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA » Capo I Della prescrizione » Sezione IV Del termine della prescrizione » Paragrafo 1 Della prescrizione ordinaria » Art. 2946
Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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