Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo presentata dal proprietario. Quest'ultimo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'ordine fosse prescritto o estinto insieme alla pena principale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione non è una pena, ma una sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria. Di conseguenza, questa misura non è soggetta a prescrizione e non si estingue con il decorso del tempo, potendo essere eseguita anche a distanza di molti anni dal reato edilizio. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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