Una risparmiatrice ha chiesto il risarcimento del danno all'ente emittente per la mancata riscossione dei propri buoni fruttiferi postali della serie AA1, ormai caduti in prescrizione decennale. La cliente lamentava la mancata consegna del foglio informativo analitico all'atto della sottoscrizione, sostenendo di essere rimasta all'oscuro della scadenza sessennale del titolo. I giudici di merito avevano inizialmente accolto la pretesa della sottoscrittrice ravvisando un inadempimento contrattuale. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'ente postale. I magistrati hanno stabilito che le caratteristiche economiche e la durata dei titoli derivano direttamente dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, l'omessa consegna del prospetto non genera alcun diritto al risarcimento per la prescrizione maturata, poiché il titolare ha l'onere di informarsi diligentemente sulla scadenza del proprio investimento.
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