Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo I DELLA TRASCRIZIONE » Capo I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili » Art. 2657
Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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