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Art. 2657 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2657 Codice Civile

Privilegio speciale acquirente: la causa trascritta basta?
Un Promissario Acquirente versa un acconto per un immobile da una Cooperativa, che poi finisce in liquidazione. L'acquirente non aveva trascritto il contratto preliminare, ma, prima della liquidazione, aveva trascritto una domanda giudiziale per l'accertamento delle firme. La Cassazione è chiamata a decidere se questa trascrizione sia sufficiente a garantire il privilegio speciale promissario acquirente sul credito vantato. Riconoscendo che la questione è del tutto nuova e priva di precedenti, la Corte non decide ma rinvia la causa a una pubblica udienza per un esame più approfondito. L'esito finale resta quindi in sospeso.
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Privilegio promissario acquirente: vale la trascrizione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio promissario acquirente è opponibile alla massa dei creditori anche se il contratto preliminare viene trascritto dopo l'inizio della procedura concorsuale. Ciò è possibile a condizione che la domanda giudiziale per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento o liquidazione. L'effetto della trascrizione del contratto, infatti, retroagisce alla data della trascrizione della domanda, garantendo così la prelazione al promissario acquirente sul credito per la restituzione degli acconti versati.
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