Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo III DEL LAVORO AUTONOMO » Capo II Delle professioni intellettuali » Art. 2230
Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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