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Art. 2230 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Giurisdizione del giudice italiano: cliente a Londra ma causa a Roma
Un professionista italiano ha citato in giudizio una cliente per ottenere il pagamento delle prestazioni di consulenza patrimoniale e societaria svolte in Italia. La cliente, trasferitasi a Londra, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando la tutela speciale del foro del consumatore nel proprio luogo di residenza estero. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato la giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha rilevato che il contratto è stato concluso ed eseguito interamente in Italia e che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del foro protettivo del consumatore all'estero, in quanto l'attività negoziale non è stata preceduta da offerte o pubblicità nel Regno Unito. Di conseguenza, la causa deve essere decisa dal Tribunale di Roma.
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Ultrattività del mandato: valido il ricorso post-estinzione
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la perdita della capacità processuale di una società, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore ma prima della notifica del ricorso, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione. La decisione si fonda sul principio di ultrattività del mandato, che cristallizza la validità dell'incarico al momento del suo conferimento, garantendo la stabilità del processo e il diritto di difesa. Il ricorso è quindi ritenuto ammissibile.
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